La ritenuta d’acconto rientra nell’ambito del lavoro autonomo occasionale ed è lo strumento mediante il quale vengono pagate le imposte a fronte di un pagamento per una prestazione lavorativa, questa però non sempre viene applicata poichè dipende verso cui viene svolta la prestazione lavorativa, in questa guida andremo a vedere come funziona nel dettaglio, quando e a chi si applica, le ultime novità introdotte aggiornate al 2020 e come compilare correttamente una ricevuta con la ritenuta.
Ritenuta d’Acconto: Informazioni Generali
Come abbiamo visto in una precedente guida quando si effettua una prestazione lavorativa occasionale e si percepisce un compenso in denaro è obbligatorio che il lavoratore rilasci un’apposita ricevuta dove vengono riportati tutti i dati delle persone coinvolte ma anche tutti i dati relativi alla prestazione lavorativa, come la tipologia di lavoro svolto, e i dati relativi al compenso percepito come le somme ricevute e le eventuali ritenute d’acconto, il tutto viene regolamentato attraverso l’‘articolo 64 comma 1 del d.p.r. 600/1973.
La ritenuta d’acconto viene applicata in modo diverso a seconda delle molteplici situazioni giuridiche-commerciali nella seguente tabelle vediamo quali sono le differenze attualmente in vigore:
Reddito su cui si applica | Tipo di tassazione | Aliquota ritenuta | Base imponibile | Codice tributo |
---|---|---|---|---|
Lavoro autonomo e occasionale | ritenuta d’acconto | 20% | 100% | 1040 |
Compensi amministratori di condominio | ritenuta d’acconto | 20% | 100% | 1040 |
Compensi per servizi resi a condomini da persone fisiche e società di persone soggetti ad IRPEF | ritenuta d’acconto | 4% | 100% | 1019 |
Compensi per servizi resi a condomini da società di capitali ed enti soggetti ad IRES | ritenuta d’acconto | 4% | 100% | 1020 |
Redditi derivanti dall’utilizzazione delle opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule, ecc. | ritenuta d’acconto | 30% | 75% | 1040 |
Utili da contratto di associazione in partecipazione (quota lavoro) | ritenuta a titolo d’acconto | 20% | 100% | 1040 |
Redditi per cessione diritti d’autore | ritenuta d’acconto | 20% | 60% | 1040 |
Redditi da vendite a domicilio | ritenuta a titolo d’imposta | 23% | 78% | 1038 |
Provvigioni (agenti e rappresentanti) | ritenuta a titolo di acconto | 23% | 50% | 1038 |
Redditi di lavoro autonomo di soggetti non residenti (anche occasionale o sotto forma di partecipazione agli utili) | ritenuta a titolo d’imposta | 30% | 100% | 1040 |
Compensi per levata protesti esercitata dai segretari comunali | ritenuta a titolo d’acconto | 20% | 85% |
Altro dettaglio da ricordare è che la ritenuta deve essere pagata non dal lavoratore ma da chi commissiona e paga il lavoro che ha richiesto, in questo caso sarà lui che dovrà occuparsi di pagare la ritenuta, in termini fiscali questa persona viene chiamato sostituto d’imposta.
Altro dettaglio molto importante è che la ritenuta d’acconto non sempre deve essere inserita all’interno della ricevuta, quest’ultima infatti è obbligatoria solo quando un lavoratore occasionale svolge la sua attività solo nei confronti dei sostituti d’imposta che abbiamo appena mensionato (articolo 23 del DPR n 600/73) che sono:
- Imprese e professionisti (che non applicano il regime forfettario);
- Società di persone e di capitali;
- Associazioni ed enti di ogni tipo;
- Condomini.
Nel caso in cui si deve emettere una ricevuta ed il committenete rientra in uno dei sostituti d’imposta che abbiamo appena evidenziato sarà quindi obbligatorio inserire la ritenuta secondo il seguente schema:
Compenso lordo della prestazione occasionale | € 1.000 |
Ritenuta di acconto del 20% | € 200 |
Compenso netto da corrispondere | € 800 |
Se un lavoratore svolge un’attivia professionale nei confronti di un privato non è possibile applirare la ritenuta e nella ricevuta l’importo percepito lordo dovrà essere uguale al netto.
La ritenuta d’acconto per prestazione occasionale
Nel corso degli ultimi anni il mondo del lavoro si è evoluto, è cambiato, è mutato, le forme di lavoro occasionali, saltuarie sono aumentate moltissimo, cosi facendo negli ultimi anni è aumentata anche la diffusione della prestazione occasionale come strumento di lavoro a cui si ricorre sempre più spesso.
Il termine “ritenuta d’acconto” è ormai entrato nel gergo comune come sinonimo della “collaborazione occasionale”, anche perchè fondamentalmente il suo ambito è proprio quello del lavoratore autonomo occasionale.
Negli ultimi anni si è anche assistito ad un altro fenomeno spalleggiato soprattutto dalle aziende che ricorrono allo strumento della prestazione occasionale in maniera eccessiva rischiando in molti casi di violare anche le leggi in materia fiscale, contrattuale e di lavoro, non sono poche infatti, le aziende che tendono a ricorrere alla prestazione occasionale per evitare di contrattualizzare il lavoratore con un contratto che l’azienda sarebbe sicuramente molto più oneroso sotto il profilo economico-retributivo.
Come funziona la collaborazione occasionale con ritenuta d’acconto
Vediamo ora come funziona nel dettaglio la ritenuta d’acconto quando si sono delle prestazioni lavorative occasionali.
L’aspetto fondamentale di tutto deve essere l’occasionalità del lavoro che viene svolto che non deve in nessun modo essere continuativo nel tempo ma essere appunto saltuario e limitato nel tempo, inoltre non possono essere svolti diversi lavori per la stessa persona, poichè andrebbe a cadere proprio l’occasionalità della prestazione lavorativa.
La ricevuta della prestazione con l’indicazione della ritenuta dovrà essere rilasciata solo a pagamento avvenuto, all’interno della fattura va infatti indicata la data in cui si è ricevuto il pagamento.
A volte capita che sia lo stesso datore di lavoro che fornisce già una ricevuta già compilata questo perchè spesso il lavorate non ha le conoscenze per poter compilare correttamente la ricevuta, questa è una cosa che si può fare, ma il lavorate deve sempre controllare che tutte le informazioni riportate siano corrette, se non si è ingrado di verificare è consigliabile rivolgersi a persone qualificate, perchè ricordate che siete voi che fate la ricevuta e quindi eventuali errori restano a carico vostro.
In ogni caso sul nostro sito c’è un’apposita sezione dedicata alla corretta compilazione della ricevuta dove viene spiegato alla portata di tutti come compilarla correttamente.
Una volta consegnata la ricevuta al committente, quest’ultimo provvederà a:
- Versare l’importo netto al collaboratore (preferibilmente con una forma tracciabile, ex. bonifico bancario)
- Versare l’importo della ritenuta d’acconto allo Stato per conto del collaboratore entro il 16 del mese successivo alla data del pagamento.
Quindi:
- La spesa totale del committente è pari al lordo.
- L’incasso del collaboratore è pari al netto
- Lo Stato prende subito il 20% di tasse del collaboratore attraverso il committente. Al momento della dichiarazione dei redditi l’anno successivo, a seconda dei redditi totali e di eventuali deduzioni e detrazioni, lo Stato potrà:
- nel caso in cui non fosse dovuta, restituire al collaboratore parte o l’intera percentuale pagata (sotto forma di credito di imposta)
- nel caso in cui le tasse dovute eccedessero il 20% già versato, chiedere un conguaglio.
Quando e come si versa la ritenuta d’acconto?
Vediamo ora alcuni aspetti che competono al datore di lavoro che paga non solo il compenso del lavoratore ma anche la ritenuta d’acconto.
Come abbiamo visto in precedenza il datore di lavoro sotto il profilo fiscale viene denonimato “sostituto d’imposta”, quest’ultimo dovrà versare l’importo della ritenuta entro 16 giorni del mese successivo a quello del pagamento, il versamento della somma potrà essere effettuato mediante l’uso del Modello F24 che oggi viene utilizzato per il pagamento della maggior parte delle tasse e tributi.
Il pagamento della ritenuta dovrà essere certificato dai soggetti che le hanno effettuate, e dovrà essere consegnata entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state corrisposte le somme, la certificazione del pagamento della ritenuta dovrà inoltre indicare:
- l’importo totale delle somme corrisposte;
- l’importo delle ritenute e delle detrazioni di imposta effettuate, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali;
- altre eventuali informazioni non obbligatorie (esempio l’IVA).
La certificazione dei compensi corrisposti ai lavoratori autonomi devrà inoltre essere allegata al Modello 770 dei sostituti di imposta.
La procedura non è valida per i titolari di partita IVA che operano nel regime forfettario, in quanto questa particolare categoria di lavoratori autonomi non è sostituto d’imposta (a differenza di quanto previsto per i contribuenti minimi che, pur non dovendo applicare la ritenuta alla fonte a titolo d’acconto, sono sostituti d’imposta).
Modello di Fac-Simile di Ricevuta con Ritenuta d’acconto
Di seguito mettiamo a disposizione un pratico modello di fac-simile di una ricevuta di prestazione occasionale con l’indicazione della ritenuta d’acconto, il Modulo è da compilare con i relativi dati, si può scaricare gratis in formato pdf e doc: